L'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle misure del dl Cura Italia
22-08-2018 12:12 - Le nostre news
Con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 l'Agenzia ha chiarito che la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento e dei termini di impugnazione - introdotta dagli articoli 67 e 83 del dl Cura Italia - vale anche per i procedimenti di accertamento con adesione.
Su richiesta dei contribuenti, inoltre, se ciò non contrasta con la tutela della salute pubblica, gli Uffici nel periodo di sospensione, in via del tutto innovativa, potranno finalizzare l'accertamento effettuando contraddittori telefonici o in videoconferenza, con successivo scambio e firma dei verbali tramite Pec o posta ordinaria.
Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 l'Agenzia ha istituito il codice tributo “6914” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per botteghe e negozi, previsto dal decreto del 17 marzo 2020. Il codice tributo sarà utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.
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Il codice tributo è esposto, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Con altri tre provvedimenti – la circolare n. 5 del 20 marzo 2020, la risoluzione 14/E del 21 marzo 2020 e la risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 – l’Agenzia ha fatto chiarezza su:
i termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi;
la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.
Bonus 600 euro, no al click day
Dopo molte polemiche, il click day per accedere al bonus mensile di 600 euro – inizialmente proposto dall’INPS – è stato definitivamente bocciato.
I no secchi sono arrivati da diverse categorie professionali. La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), ad esempio, ha sottolineato in una nota che l’indennizzo di 600 euro è già minimo e “che non potrà andare a tutti a causa dell’insufficiente stanziamento, affidarne la distribuzione a uno strumento aleatorio ci sembra davvero troppo. Solo il pensiero di ricorrere al click day, anzi, rappresenta un’offesa gravissima per quasi cinque milioni di italiani”.
La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha dichiarato che le risorse stanziate dal Governo sono sufficienti per tutti, sottolineando che il Ministero sta lavorando insieme all’INPS “per mettere a sistema, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure necessarie per velocizzare l’iter di presentazione delle domande ed erogare gli aiuti previsti dal provvedimento, compresi gli ammortizzatori sociali”.
Anche il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, insieme al il Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, hanno ribadito che il click day non si farà.
“Purtroppo c’è stato un grande fraintendimento. Non ci sarà nessun click day. Avremo per tutti domande aperte sul nostro sito e queste domande non dovranno essere inviate in un solo giorno”, ha spiegato Tridico all’Huffpost.
“Il click day è una fake news. Quello che intendeva dire l’Inps è che la procedura per i 600 euro, così come quella per il congedo parentale e il voucher baby sitter, sarà semplice ed accessibile a tutti e basterà un click per ottenere le prestazioni”, ha chiarito Gualtieri al Corriere della Sera.
Come richiedere il bonus, le anticipazioni
Probabilmente già dalla prossima settimana si potrà richiedere l’indennizzo di 600 euro per il mese di marzo previsto dal dl Cura Italia. La data certa sarà comunicata a breve dall’INPS.
Il Governo sta già lavorando ad un nuovo decreto, atteso per il mese di aprile, che dovrebbe darà continuità agli interventi previsti dal decreto del 17 marzo 2020, con alcune modifiche. Si ipotizza infatti l’introduzione di requisiti ad hoc – ora assenti - per l’accesso alle misure di sostegno.
Dl Cura Italia, le misure per i lavoratori autonomi
Sospensione degli adempimenti fiscali
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale - si legge del dl 18/2020 - sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia (17 marzo 2020), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
Questi versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia (17 marzo 2020), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Indennità di 600 euro
Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
L’indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze.
Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Fondo per il reddito di ultima istanza
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con l’obiettivo di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Il Fondo è volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Con successivi decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, insieme all’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario.
Con successivo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Per questo intervento sono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.
Fonte: ansa